Il Sismabonus  scade il 31 dicembre 2021.

Con il sismabonus è possibile detrarre, dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dall’Imposta sul reddito delle società (IRES), le spese, in percentuale variabile in relazione alla classe di rischio sismico raggiunta in seguito ai lavori, per gli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici situati in zona sismica 1, 2 e 3 (ex opcm 3274/2003).

Nelle singole unità immobiliari, a destinazione sia residenziale sia produttiva, si parte da una detrazione fiscale pari al 50% delle spese sostenute e si può arrivare: – al 70% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore – all’80% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori. Il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 96mila euro.

Negli edifici condominiali, si parte dalla detrazione fiscale pari al 50% delle spese sostenute e si può salire: – al 75% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore – all’85% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.